L.R. 24 agosto 1987, n. 44 (1).

Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 30 settembre 1987, n 72 S.O.

 

Legge abrogata con L.R. 31 luglio 2002, n. 14 art. 20.

 

 

TITOLO I

Norme generali

 

Art. 1

Approvazione del Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

 

1. È approvato il Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Il Piano, allegato alla presente legge, è costituito da:

- relazione generale, con carattere di indirizzo;

- rappresentazioni grafiche relative alle zone idonee in cui realizzare le discariche controllate, con indicati i relativi bacini di utenza e gli impianti per lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti, costituiti dalle seguenti tavole:

Tavola I - Carta degli ambiti di ricerca;

Tavola II - Indicazione delle zone in cui individuare i siti per la realizzazione di discariche controllate per rifiuti solidi urbani ed assimilati (discariche di prima categoria), con delimitazione del relativo bacino di utenza e indicazione dei siti degli impianti già esistenti;

Tavola III - Individuazione dei siti in cui insistono o debbono essere realizzati impianti per l'incenerimento, recupero, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti solidi urbani, assimilati e speciali e per l'incenerimento dei rifiuti ospedalieri e i altri rifiuti speciali;

Tavola IV - Individuazione dei siti per la realizzazione di discariche controllate per i rifiuti speciali inerti (discariche di seconda categoria/tipo A) e indicazione dei siti degli impianti già esistenti;

Tavola V - Indicazione dei siti dei centri già esistenti per la raccolta, demolizione, eventuale recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili e macchinari obsoleti e individuazione dei siti previsti;

Tavola VI - Indicazione delle zone in cui individuare i siti necessari per la realizzazione degli interventi di smaltimento, di stoccaggio e trattamento di rifiuti tossici e nocivi, speciali comunque pericolosi, di fanghi provenienti da processi di depurazione industriale e indicazione dei siti degli impianti già esistenti;

Tavola VII - Individuazione dei bacini di utenza e dei siti relativi alle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riferiti al piano transitorio.

 

 

Art. 2

Finalità del Piano.

 

1. Il Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti stabilisce norme integrative di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e indica il termine ultimo per l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti alle disposizioni previste dallo stesso decreto.

2. Gli obiettivi del Piano sono:

- tutelare la salute dei singoli e della collettività;

- salvaguardare la salubrità delle acque, dell'aria, l'integrità del suolo e del sottosuolo;

- garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

- promuovere sistemi adeguati per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono coordinati con quelli del Piano urbanistico territoriale approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e del «Piano regionale per il risanamento delle acque dall'inquinamento e per il corretto e razionale uso delle risorse idriche» di cui al D.P.G.R. 30 dicembre 1985, n. 648.

 

 

Art. 3

Variante allo strumento urbanistico per la individuazione delle aree.

 

1. La indicazione da parte dei Comuni dei siti ricompresi nelle zone individuate nelle Tavole II, III, IV, V e VI per la realizzazione degli impianti di trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti, nonché delle discariche controllate e degli impianti per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati da lavorazioni e da processi di depurazione, costituisce variante ai propri strumenti urbanistici vigenti in base al disposto di cui al comma secondo, articolo 2, della legge 5 marzo 1982, n. 62.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, i Comuni interessati provvedono ad adottare varianti ai propri strumenti urbanistici per localizzare i siti di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 5 marzo 1982, n. 62, anche in relazione ai poteri sostitutivi.

3. Alla concreta acquisizione delle aree ricomprese nelle zone di cui al comma 1, si provvede mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo due, comma quarto, della legge 5 marzo 1982, n. 62.

4. Gli atti successivi alla adozione delle varianti, di cui al comma 2, seguono le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

5. In caso di inadempienza da parte dei Comuni, provvederà, in via sostitutiva, la Giunta regionale non oltre novanta giorni dalla adozione della variante.

6. Le varianti, di cui ai poteri sostitutivi, seguono il procedimento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e sono approvate dalla Giunta regionale con la delibera di controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni presentate dai Comuni o dagli altri interessati.

 

 

Art. 4

Snellimento delle procedure di approvazione degli impianti per rifiuti solidi urbani e speciali inerti.

 

1. Qualora il Comune, congiuntamente alla individuazione del sito nelle zone indicate nelle Tavole II e IV, adotti un progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani speciali inerti, per il quale richieda la prevista autorizzazione regionale, l'approvazione del progetto da parte della Regione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. L'approvazione del progetto interviene entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

3. L'approvazione del progetto da parte della Regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di Enti ed Organi regionali, provinciali e comunali.

 

 

Art. 5

Impianti realizzati da soggetti privati e dai Comuni non ricompresi nelle Tavole IV, V e VI.

 

1. Gli impianti per lo smaltimento e stoccaggio di rifiuti, non ricompresi nelle tavole IV e V sono autorizzati dalla Giunta regionale preferibilmente negli ambiti di ricerca di cui alla tavola I, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

2. Gli impianti non ricompresi nella tavola VI sono autorizzati dalla Giunta regionale negli ambiti di ricerca di cui alla tavola I.

3. I centri di raccolta per la demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili e macchinari obsoleti, da realizzarsi da parte di soggetti privati e non ricompresi nella tavola V, nonché gli eventuali trasferimenti dei centri esistenti, che risultano in contrasto con quanto previsto dall'articolo 17 delle norme di attuazione della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, sono autorizzati dalla Giunta regionale nelle zone CAI o in altre zone all'uopo previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni.

4. Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, da realizzarsi da parte dei Comuni singoli o associati e non ricompresi nella tavola IV, sono autorizzati dalla Giunta regionale nelle zone all'uopo previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni.

5. I soggetti pubblici e privati, che intendano realizzare gli impianti di cui ai commi precedenti, prima di richiedere la prescritta autorizzazione regionale, debbono aver conseguito tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori, necessari alla realizzazione di detti impianti, previsti da leggi in vigore.

 

 

Art. 6

Aggiornamenti e modifiche.

 

1. Le eventuali modifiche dei bacini di utenza e le variazioni di localizzazione di impianti in differenti bacini di utenza, di cui alle tavole II, III e VI dell'articolo 1, sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dei Comuni interessati.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 o altre particolari esigenze di corretto assetto del territorio, previo parere dei Comuni interessati e sentito il parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale, con provvedimento motivato da pubblicarsi integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 26 maggio 1986, n. 20, è autorizzata ad apportare modifiche alla relazione ed alle tavole di cui all'articolo 1.

 

 

Art. 7

Norme integrative, procedure di controllo e autorizzazione.

 

1. Le norme integrative e di attuazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali, rifiuti tossici e nocivi, rifiuti speciali ospedalieri ed assimilati, nonché le relative procedure di controllo e di autorizzazione, secondo il disposto di cui all'articolo 6, lettera f) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale (2).

 

(2) In attuazione del presente articolo vedi il Reg. 24 agosto 1987, n. 45.

 

 

Art. 8

Adeguamento degli impianti e delle attrezzature esistenti.

 

1. Gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento, trattamento e stoccaggio di ogni tipo di rifiuto, previsti dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere adeguati entro il 31 dicembre 1987 alle disposizioni previste dal decreto stesso.

 

 

Art. 9

Chiusura e bonifica delle discariche non conformi.

 

1. Entro il 31 dicembre 1987 i sindaci dispongono la chiusura delle discariche comunali sprovviste delle autorizzazioni e non conformi alla normativa prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché la relativa bonifica.

2. I sindaci competenti per territorio dispongono, altresì, con ordinanza, entro il termine di cui al comma precedente, la chiusura delle altre discariche di privati sprovviste delle autorizzazioni disposte dalla normativa vigente e l'esecuzione della bonifica delle stesse. In caso di inosservanza dei tempi e delle prescrizioni stabilite con l'ordinanza, il Comune interviene mediante esecuzione d'ufficio, a spese dell'obbligato.

 

 

Art. 10

Divieti e sanzioni.

 

1. È fatto divieto di arrecare nocumento all'ambiente, abbandonando rifiuti ovunque, anche in quantità minima, nelle acque, lungo le sponde o sull'alveo o sulle rive dei fiumi, canali o corsi d'acqua, sulle rive dei laghi, nei boschi e nei terreni pubblici o privati o comunque depositandoli fuori degli appositi contenitori per la loro raccolta.

2. Per le violazioni di cui al precedente comma si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

3. È abrogato l'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 40.

4. Le autorizzazioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono rilasciate anche in conformità alle prescrizioni della presente legge e all'allegato Piano.

5. Le attività sanzionatorie attinenti alla presente legge e al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 sono attribuite alla Provincia territorialmente competente nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e della legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

6. La devoluzione dei proventi sanzionatori principali e accessori compete alle Province, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza e controllo, nonché alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente.

 

 

Art. 11

Accertamento delle infrazioni.

 

1. Oltre ai soggetti considerati dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1981, n. 689, provvedono in particolare all'accertamento delle infrazioni alla presente legge e al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915:

a) il personale delle amministrazioni provinciali preposto a compiti di vigilanza e controllo nel settore della tutela ambientale;

b) il personale dei settori igiene e prevenzione dell'ambiente di vita e di lavoro delle Unità locali socio-sanitarie;

c) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;

d) il personale incaricato delle funzioni attinenti alla polizia idraulica nonché i vigili lacuali;

e) il personale incaricato dei servizi di polizia lacuale e municipale;

f) il personale incaricato della vigilanza in materia di caccia e pesca.

2. Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

3. I soggetti enumerati al comma 1 esercitano l'attività sanzionatoria nell'ambito delle specifiche funzioni e competenze loro attribuite dalla legge.

4. In favore del personale del Corpo forestale dello Stato si applicano i criteri di ripartizione dei proventi sanzionatori attualmente vigenti.

5. Per le finalità previste dal presente articolo, la Giunta regionale promuove, per i soggetti ivi indicati, corsi di aggiornamento professionale.

La Giunta regionale, perde le stesse finalità, favorisce altresì l'attività del volontariato ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.

 

 

TITOLO II

Attività promozionali e comitato tecnico

 

Art. 12

Interventi promozionali.

 

1. La Giunta regionale, anche con il concorso degli Enti locali, delle parti sociali e delle associazioni naturalistiche, promuove e realizza opportune iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini sui contenuti e sul rispetto della presente legge, nonché per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, anche con iniziative sperimentali e per favorire il riciclaggio di ogni rifiuto. In tale ambito la Regione e gli Enti locali sono impegnati, per i propri uffici, all'uso della carta derivante da processi di recupero.

2. La Giunta regionale promuove e realizza altresì iniziative di educazione al rispetto dell'ambiente e della natura, anche ricercando il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, previa intesa con le autorità scolastiche competenti.

 

 

Art. 13

Contenitori non biodegradabili.

 

1. Al fine di evitare la dispersione incontrollata sul territorio di buste e contenitori di materiale plastico non biodegradabile, di ridurne l'uso onde pervenire gradualmente alla loro eliminazione ai sensi dell'art. 15 del decreto 21 dicembre 1984, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni definiscono, anche in sede di adozione del regolamento di cui all'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, opportune iniziative di attuazione.

2. La Giunta regionale può promuovere azioni di sostegno in favore della riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore dei materiali plastici di cui al presente articolo, nonché in favore delle imprese commerciali che sostituiscano i contenitori di cui al comma che precede con contenitori di

materiale biodegradabile, anche mediante la previsione di abbattimenti della imposta comunale sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, d'intesa con i Comuni competenti per territorio.

 

 

Art. 14

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani pericolosi.

 

1. I Comuni promuovono opportune iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini a non immettere i rifiuti urbani pericolosi, di cui al punto 1.3 della Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nei normali circuiti di raccolta di rifiuti solidi urbani.

2. I Comuni raccolgono e smaltiscono i rifiuti urbani pericolosi in forma separata dal resto dei rifiuti solidi urbani. Allo scopo i Comuni pongono a disposizione degli esercizi pubblici che commercializzano batterie, pile e prodotti farmaceutici, specifici contenitori, per consentire la raccolta di materiali non più utilizzabili, o scaduti, o resi dai cittadini.

 

 

Art. 15

Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti.

 

1. La Giunta regionale si avvale dei pareri di un Comitato tecnico, di cui alla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento dei rifiuti e può, altresì, incaricare tale Comitato della elaborazione di studi, piani e programmi per la stessa materia.

2. Il Comitato tecnico è composto di venticinque membri, di cui quindici designati dalla Giunta regionale tra dipendenti regionali, tecnici delle amministrazioni provinciali e comunali e delle Aziende pubbliche e private operanti nel settore, tecnici del presidio multizonale delle ULSS, e dieci designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a cinque, tra esperti in materia di igiene, ingegneria sanitaria, trattamento e smaltimento dei rifiuti, pianificazione e materie giuridiche.

3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore dell'Area ambiente e infrastrutture ed è coordinato da un dirigente di secondo livello della stessa area.

4. La nomina dei membri componenti il Comitato è disposta con decreto del Presidente della Giunta 5. I componenti del Comitato durano in carica fino a quando durano in carica gli organi che li hanno designati.

6. Il Comitato per il funzionamento provvede a dotarsi di un regolamento.

7. La Giunta regionale con proprio atto provvederà all'assegnazione di personale dipendente al fine di garantire il funzionamento del Comitato.

8. A tutti i componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza di lire 50.000 per ogni seduta.

Per il necessario aggiornamento professionale, nonché per studi e ricerche connessi all'espletamento dell'incarico di membro del Comitato tecnico è attribuito a ciascun componente un compenso annuale forfettario pari a lire 1.500.000. Ai componenti del Comitato, anche non dipendenti regionali, compete, altresì, il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per il personale regionale di analogo livello.

 

 

TITOLO III

Interventi finanziari

 

Art. 16

Contributi per la realizzazione e gestione degli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.

 

1. La Regione, per favorire la realizzazione delle discariche pubbliche per i rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di cui alla tavola II dell'articolo 1, al servizio di più Comuni ricompresi nei bacini di utenza previsti dalla presente legge nonché degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, concede contributi con le modalità di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

2. La richiesta del contributo, corredata dai progetti esecutivi, può essere presentata dal Comune nel cui territorio si realizza l'impianto o dal Consorzio di Comuni o dalla Società di gestione individuata dai Comuni interessati.

3. Alle spese per la realizzazione e gestione delle discariche di cui ai commi precedenti concorrono i Comuni interessati pro quota.

4. In attuazione del disposto dell'articolo 6, lettera b), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e della legge 5 marzo 1982, n. 62, ai Comuni nel cui territorio vengono realizzati e fatti funzionare impianti o piattaforme pubbliche per lo smaltimento, stoccaggio o trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, o comunque

pericolosi e dei fanghi palabili, comunque pericolosi, provenienti da processi di depurazione industriale, al servizio di più Comuni o di privati, previsti nel presente piano, è corrisposto per dieci anni, a decorrere dall'inizio dell'attività dell'impianto o della piattaforma, un contributo annuo fisso di lire 20.000 per ogni tonnellata di rifiuto o di fango effettivamente confinato nell'impianto o nella piattaforma.

5. La corresponsione del contributo, di cui al comma quarto, è disposta dalla Giunta regionale, previa attestazione dei quantitativi dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente, trasmessa dal sindaco, su deliberazione del Consiglio comunale.

 

 

Art. 17

Modalità di assegnazione dei contributi per la realizzazione degli impianti e piattaforme.

 

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano dei contributi per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 16.

Il piano di cui al comma 1, costituisce piano attuativo di settore, di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

2. Il piano di riparto individua i soggetti beneficiari e determina per ciascuno di essi la misura dei contributi.

 

 

Art. 18

Incentivi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.

 

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la Regione, al fine di favorire ed incentivare il recupero e la riutilizzazione dei materiali riciclabili dai rifiuti solidi urbani, eroga ai Comuni un contributo per ogni tonnellata di rifiuti conferiti ad impianti di riciclaggio siti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito atto concernente l'entità del contributo di cui al comma precedente, nonché le relative modalità di corresponsione e di accertamento delle quantità di rifiuti conferiti.

 

 

Art. 19

Norma transitoria.

 

1. Nel triennio dall'entrata in vigore della presente legge lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai Comuni dell'Umbria va effettuato utilizzando le discariche controllate secondo i relativi bacini di utenza, di cui alla tavola VII dell'art. 1 e gli altri impianti di smaltimento esistenti, individuati nella tavola III dello stesso articolo.

2. Per gli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. I Comuni ricompresi nei bacini di utenza di cui al primo comma partecipano alle spese di adeguamento e gestione sulla base dei criteri di cui al terzo comma dell'articolo 16.

4. È revocato il «piano per la individuazione delle zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti residuati dalle lavorazioni industriali e/o dai processi di depurazione» di cui al D.P.G.R. 9 gennaio 1984, n. 10.

 

 

Art. 20

Norma finanziaria.

 

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1987, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 con iscrizione al cap. 5100 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987 - denominato «Spese per interventi volti ad assicurare il rispetto delle norme regionali in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, a favorire il riciclaggio d'ogni rifiuto e alla eliminazione dei contenitori non biodegradabili»;

b) lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa per la concessione ai Comuni di contributi in conto capitale previsti dall'art. 16, primo comma, nella spesa per la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.

La somma suddetta è iscritta in aumento del cap. 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987;

c) il limite d'impegno di lire 200.000.000 per la concessione dei contributi in conto interessi, previsti dall'articolo 16, primo comma, nell'ammortamento di mutui contratti dai Comuni per la realizzazione di impianti pubblici di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.

La somma predetta in termini di competenza e di cassa è iscritta in aumento del cap. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1987 al 2001. La quota di limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1987 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci dal 2002 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti successivamente al 2001;

d) lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa per i contributi di cui all'articolo 18 con iscrizione al cap. 5110 - di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987 - denominato: «Contributi a favore dei Comuni nella spesa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ad impianti di riciclaggio».

2. All'onere complessivo di lire 1.500.000.000 per gli interventi sopra elencati si fa fronte con pari somma che sarà accantonata sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 con la seconda legge di variazione dello stesso. La Giunta regionale, ad avvenuta esecutività della legge regionale relativa alla seconda variazione al bilancio preventivo dell'esercizio 1987, è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, le conseguenti variazioni previste dalla presente legge. All'onere per la corresponsione delle competenze ai componenti il Comitato tecnico per lo smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 15, si fa fronte con lo stanziamento annuale di bilancio relativo al cap. 560 dello stato di previsione della spesa.

3. Per gli anni dal 1988 in poi ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi previsti dalla presente legge potranno essere autorizzati con la legge di bilancio a norma dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.

 

 

Allegato

 

Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (3).

 

 

 

(3) Il piano, che si omette, non pubblicato nel Bollettino Ufficiale, contiene la relazione generale, le rappresentazioni grafiche con le tavole descritti nell'articolo 1 della presente legge.