L.R.
24 agosto 1987, n. 44 (1).
Piano
regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, in
attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 30 settembre 1987, n 72 S.O.
Legge
abrogata con L.R. 31 luglio 2002, n. 14
art. 20.
TITOLO
I
Norme
generali
Art.
1
Approvazione
del Piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti.
1.
È approvato il Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti. Il Piano, allegato alla presente legge, è costituito da:
-
relazione generale, con carattere di indirizzo;
-
rappresentazioni grafiche relative alle zone idonee in cui realizzare le
discariche controllate, con indicati i relativi bacini di utenza e gli impianti
per lo smaltimento dei vari tipi di rifiuti, costituiti dalle seguenti tavole:
Tavola
I - Carta degli ambiti di ricerca;
Tavola
II - Indicazione delle zone in cui individuare i siti per la realizzazione di
discariche controllate per rifiuti solidi urbani ed assimilati (discariche di
prima categoria), con delimitazione del relativo bacino di utenza e indicazione
dei siti degli impianti già esistenti;
Tavola
III - Individuazione dei siti in cui insistono o debbono essere realizzati
impianti per l'incenerimento, recupero, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti
solidi urbani, assimilati e speciali e per l'incenerimento dei rifiuti
ospedalieri e i altri rifiuti speciali;
Tavola
IV - Individuazione dei siti per la realizzazione di discariche controllate per
i rifiuti speciali inerti (discariche di seconda categoria/tipo A) e
indicazione dei siti degli impianti già esistenti;
Tavola
V - Indicazione dei siti dei centri già esistenti per la raccolta, demolizione,
eventuale recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili e
macchinari obsoleti e individuazione dei siti previsti;
Tavola
VI - Indicazione delle zone in cui individuare i siti necessari per la realizzazione
degli interventi di smaltimento, di stoccaggio e trattamento di rifiuti tossici
e nocivi, speciali comunque pericolosi, di fanghi provenienti da processi di
depurazione industriale e indicazione dei siti degli impianti già esistenti;
Tavola
VII - Individuazione dei bacini di utenza e dei siti relativi alle discariche
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riferiti al piano transitorio.
Art.
2
Finalità
del Piano.
1.
Il Piano regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti
stabilisce norme integrative di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
e indica il termine ultimo per l'adeguamento degli impianti e delle
attrezzature esistenti alle disposizioni previste dallo stesso decreto.
2.
Gli obiettivi del Piano sono:
-
tutelare la salute dei singoli e della collettività;
-
salvaguardare la salubrità delle acque, dell'aria, l'integrità del suolo e del
sottosuolo;
-
garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
-
promuovere sistemi adeguati per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
3.
Gli obiettivi di cui al precedente comma sono coordinati con quelli del Piano
urbanistico territoriale approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
e del «Piano regionale per il risanamento delle acque dall'inquinamento e per
il corretto e razionale uso delle risorse idriche» di cui al D.P.G.R. 30
dicembre 1985, n. 648.
Art.
3
Variante
allo strumento urbanistico per la individuazione delle aree.
1.
La indicazione da parte dei Comuni dei siti ricompresi nelle zone individuate
nelle Tavole II, III, IV, V e VI per la realizzazione degli impianti di
trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti, nonché delle discariche
controllate e degli impianti per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi
residuati da lavorazioni e da processi di depurazione, costituisce variante ai
propri strumenti urbanistici vigenti in base al disposto di cui al comma
secondo, articolo 2, della legge 5 marzo 1982, n. 62.
2.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
della presente legge, i Comuni interessati provvedono ad adottare varianti ai
propri strumenti urbanistici per localizzare i siti di cui al comma precedente,
ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 5 marzo 1982, n. 62, anche in
relazione ai poteri sostitutivi.
3.
Alla concreta acquisizione delle aree ricomprese nelle zone di cui al comma 1,
si provvede mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo due,
comma quarto, della legge 5 marzo 1982, n. 62.
4.
Gli atti successivi alla adozione delle varianti, di cui al comma 2, seguono le
procedure di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
5.
In caso di inadempienza da parte dei Comuni, provvederà, in via sostitutiva, la
Giunta regionale non oltre novanta giorni dalla adozione della variante.
6.
Le varianti, di cui ai poteri sostitutivi, seguono il procedimento di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e sono approvate dalla Giunta
regionale con la delibera di controdeduzioni alle osservazioni e opposizioni
presentate dai Comuni o dagli altri interessati.
Art.
4
Snellimento
delle procedure di approvazione degli impianti per rifiuti solidi urbani e
speciali inerti.
1.
Qualora il Comune, congiuntamente alla individuazione del sito nelle zone
indicate nelle Tavole II e IV, adotti un progetto esecutivo per la
realizzazione di impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani speciali
inerti, per il quale richieda la prevista autorizzazione regionale,
l'approvazione del progetto da parte della Regione costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
2.
L'approvazione del progetto interviene entro centoventi giorni dalla data di
presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere
ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal
caso il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto
modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad
implicita approvazione del progetto.
3.
L'approvazione del progetto da parte della Regione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di Enti ed Organi
regionali, provinciali e comunali.
Art.
5
Impianti
realizzati da soggetti privati e dai Comuni non ricompresi nelle Tavole IV, V e
VI.
1.
Gli impianti per lo smaltimento e stoccaggio di rifiuti, non ricompresi nelle
tavole IV e V sono autorizzati dalla Giunta regionale preferibilmente negli
ambiti di ricerca di cui alla tavola I, in relazione alle particolari
caratteristiche tecniche degli impianti stessi.
2.
Gli impianti non ricompresi nella tavola VI sono autorizzati dalla Giunta
regionale negli ambiti di ricerca di cui alla tavola I.
3.
I centri di raccolta per la demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a
motore, rimorchi e simili e macchinari obsoleti, da realizzarsi da parte di
soggetti privati e non ricompresi nella tavola V, nonché gli eventuali
trasferimenti dei centri esistenti, che risultano in contrasto con quanto
previsto dall'articolo 17 delle norme di attuazione della legge regionale 27
dicembre 1983, n. 52, sono autorizzati dalla Giunta regionale nelle zone CAI o
in altre zone all'uopo previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni.
4.
Gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti, da realizzarsi da
parte dei Comuni singoli o associati e non ricompresi nella tavola IV, sono
autorizzati dalla Giunta regionale nelle zone all'uopo previste dagli strumenti
urbanistici dei Comuni.
5.
I soggetti pubblici e privati, che intendano realizzare gli impianti di cui ai
commi precedenti, prima di richiedere la prescritta autorizzazione regionale,
debbono aver conseguito tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori,
necessari alla realizzazione di detti impianti, previsti da leggi in vigore.
Art.
6
Aggiornamenti
e modifiche.
1.
Le eventuali modifiche dei bacini di utenza e le variazioni di localizzazione
di impianti in differenti bacini di utenza, di cui alle tavole II, III e VI
dell'articolo 1, sono deliberate dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, sentito il parere dei Comuni interessati.
2.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 o altre particolari
esigenze di corretto assetto del territorio, previo parere dei Comuni
interessati e sentito il parere della Commissione consiliare competente, la
Giunta regionale, con provvedimento motivato da pubblicarsi integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della
legge regionale 26 maggio 1986, n. 20, è autorizzata ad apportare modifiche
alla relazione ed alle tavole di cui all'articolo 1.
Art.
7
Norme
integrative, procedure di controllo e autorizzazione.
1.
Le norme integrative e di attuazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali,
rifiuti tossici e nocivi, rifiuti speciali ospedalieri ed assimilati, nonché le
relative procedure di controllo e di autorizzazione, secondo il disposto di cui
all'articolo 6, lettera f) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono
disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale (2).
(2)
In attuazione del presente articolo vedi il Reg. 24 agosto 1987, n. 45.
Art.
8
Adeguamento
degli impianti e delle attrezzature esistenti.
1.
Gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento, trattamento e
stoccaggio di ogni tipo di rifiuto, previsti dal D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, debbono essere adeguati entro il 31 dicembre 1987 alle disposizioni
previste dal decreto stesso.
Art.
9
Chiusura
e bonifica delle discariche non conformi.
1.
Entro il 31 dicembre 1987 i sindaci dispongono la chiusura delle discariche
comunali sprovviste delle autorizzazioni e non conformi alla normativa prevista
dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché la relativa bonifica.
2.
I sindaci competenti per territorio dispongono, altresì, con ordinanza, entro
il termine di cui al comma precedente, la chiusura delle altre discariche di
privati sprovviste delle autorizzazioni disposte dalla normativa vigente e
l'esecuzione della bonifica delle stesse. In caso di inosservanza dei tempi e
delle prescrizioni stabilite con l'ordinanza, il Comune interviene mediante
esecuzione d'ufficio, a spese dell'obbligato.
Art.
10
Divieti
e sanzioni.
1.
È fatto divieto di arrecare nocumento all'ambiente, abbandonando rifiuti
ovunque, anche in quantità minima, nelle acque, lungo le sponde o sull'alveo o
sulle rive dei fiumi, canali o corsi d'acqua, sulle rive dei laghi, nei boschi
e nei terreni pubblici o privati o comunque depositandoli fuori degli appositi
contenitori per la loro raccolta.
2.
Per le violazioni di cui al precedente comma si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 24 del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915.
3.
È abrogato l'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 40.
4.
Le autorizzazioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915, sono rilasciate anche in conformità alle prescrizioni della
presente legge e all'allegato Piano.
5.
Le attività sanzionatorie attinenti alla presente legge e al D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915 sono attribuite alla Provincia territorialmente
competente nel rispetto delle disposizioni contenute nel capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e della
legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.
6.
La devoluzione dei proventi sanzionatori principali e accessori compete alle
Province, le quali li destinano al potenziamento delle funzioni di vigilanza e
controllo, nonché alla promozione di studi e ricerche nel settore della tutela
e della salvaguardia dell'ambiente.
Art.
11
Accertamento
delle infrazioni.
1.
Oltre ai soggetti considerati dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 1981, n.
689, provvedono in particolare all'accertamento delle infrazioni alla presente
legge e al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915:
a)
il personale delle amministrazioni provinciali preposto a compiti di vigilanza
e controllo nel settore della tutela ambientale;
b)
il personale dei settori igiene e prevenzione dell'ambiente di vita e di lavoro
delle Unità locali socio-sanitarie;
c)
il personale incaricato del servizio di polizia forestale;
d)
il personale incaricato delle funzioni attinenti alla polizia idraulica nonché
i vigili lacuali;
e)
il personale incaricato dei servizi di polizia lacuale e municipale;
f)
il personale incaricato della vigilanza in materia di caccia e pesca.
2.
Per gli accertamenti mediante analisi di campioni si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge
regionale 6 luglio 1984, n. 32.
3.
I soggetti enumerati al comma 1 esercitano l'attività sanzionatoria nell'ambito
delle specifiche funzioni e competenze loro attribuite dalla legge.
4.
In favore del personale del Corpo forestale dello Stato si applicano i criteri
di ripartizione dei proventi sanzionatori attualmente vigenti.
5.
Per le finalità previste dal presente articolo, la Giunta regionale promuove,
per i soggetti ivi indicati, corsi di aggiornamento professionale.
La
Giunta regionale, perde le stesse finalità, favorisce altresì l'attività del
volontariato ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9.
TITOLO
II
Attività
promozionali e comitato tecnico
Art.
12
Interventi
promozionali.
1.
La Giunta regionale, anche con il concorso degli Enti locali, delle parti
sociali e delle associazioni naturalistiche, promuove e realizza opportune
iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini sui contenuti e sul rispetto
della presente legge, nonché per incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani, anche con iniziative sperimentali e per favorire il
riciclaggio di ogni rifiuto. In tale ambito la Regione e gli Enti locali sono
impegnati, per i propri uffici, all'uso della carta derivante da processi di
recupero.
2.
La Giunta regionale promuove e realizza altresì iniziative di educazione al
rispetto dell'ambiente e della natura, anche ricercando il coinvolgimento delle
scuole di ogni ordine e grado, previa intesa con le autorità scolastiche
competenti.
Art.
13
Contenitori
non biodegradabili.
1.
Al fine di evitare la dispersione incontrollata sul territorio di buste e contenitori
di materiale plastico non biodegradabile, di ridurne l'uso onde pervenire
gradualmente alla loro eliminazione ai sensi dell'art. 15 del decreto 21
dicembre 1984, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
recante norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive
modificazioni ed integrazioni, i Comuni definiscono, anche in sede di adozione
del regolamento di cui all'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,
opportune iniziative di attuazione.
2.
La Giunta regionale può promuovere azioni di sostegno in favore della
riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore dei materiali
plastici di cui al presente articolo, nonché in favore delle imprese
commerciali che sostituiscano i contenitori di cui al comma che precede con
contenitori di
materiale
biodegradabile, anche mediante la previsione di abbattimenti della imposta
comunale sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, d'intesa con i Comuni
competenti per territorio.
Art.
14
Raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani pericolosi.
1.
I Comuni promuovono opportune iniziative al fine di sensibilizzare i cittadini
a non immettere i rifiuti urbani pericolosi, di cui al punto 1.3 della Delib.
27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nei normali circuiti di raccolta di rifiuti
solidi urbani.
2.
I Comuni raccolgono e smaltiscono i rifiuti urbani pericolosi in forma separata
dal resto dei rifiuti solidi urbani. Allo scopo i Comuni pongono a disposizione
degli esercizi pubblici che commercializzano batterie, pile e prodotti
farmaceutici, specifici contenitori, per consentire la raccolta di materiali
non più utilizzabili, o scaduti, o resi dai cittadini.
Art.
15
Comitato
tecnico per lo smaltimento dei rifiuti.
1.
La Giunta regionale si avvale dei pareri di un Comitato tecnico, di cui alla
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento dei rifiuti e può,
altresì, incaricare tale Comitato della elaborazione di studi, piani e
programmi per la stessa materia.
2.
Il Comitato tecnico è composto di venticinque membri, di cui quindici designati
dalla Giunta regionale tra dipendenti regionali, tecnici delle amministrazioni
provinciali e comunali e delle Aziende pubbliche e private operanti nel
settore, tecnici del presidio multizonale delle ULSS, e dieci designati dal
Consiglio regionale, con voto limitato a cinque, tra esperti in materia di
igiene, ingegneria sanitaria, trattamento e smaltimento dei rifiuti,
pianificazione e materie giuridiche.
3.
Il Comitato è presieduto dall'Assessore dell'Area ambiente e infrastrutture ed
è coordinato da un dirigente di secondo livello della stessa area.
4.
La nomina dei membri componenti il Comitato è disposta con decreto del
Presidente della Giunta 5. I componenti del Comitato durano in carica fino a
quando durano in carica gli organi che li hanno designati.
6.
Il Comitato per il funzionamento provvede a dotarsi di un regolamento.
7.
La Giunta regionale con proprio atto provvederà all'assegnazione di personale
dipendente al fine di garantire il funzionamento del Comitato.
8.
A tutti i componenti del Comitato è corrisposto un gettone di presenza di lire
50.000 per ogni seduta.
Per
il necessario aggiornamento professionale, nonché per studi e ricerche connessi
all'espletamento dell'incarico di membro del Comitato tecnico è attribuito a
ciascun componente un compenso annuale forfettario pari a lire 1.500.000. Ai
componenti del Comitato, anche non dipendenti regionali, compete, altresì, il
trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste per il
personale regionale di analogo livello.
TITOLO
III
Interventi
finanziari
Art.
16
Contributi
per la realizzazione e gestione degli impianti pubblici di smaltimento dei
rifiuti e dei fanghi.
1.
La Regione, per favorire la realizzazione delle discariche pubbliche per i
rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di cui alla tavola II dell'articolo 1,
al servizio di più Comuni ricompresi nei bacini di utenza previsti dalla
presente legge nonché degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali
ospedalieri, concede contributi con le modalità di cui alla legge regionale 20
maggio 1986, n. 19.
2.
La richiesta del contributo, corredata dai progetti esecutivi, può essere
presentata dal Comune nel cui territorio si realizza l'impianto o dal Consorzio
di Comuni o dalla Società di gestione individuata dai Comuni interessati.
3.
Alle spese per la realizzazione e gestione delle discariche di cui ai commi
precedenti concorrono i Comuni interessati pro quota.
4.
In attuazione del disposto dell'articolo 6, lettera b), del D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 e della legge 5 marzo 1982, n. 62, ai Comuni nel cui territorio
vengono realizzati e fatti funzionare impianti o piattaforme pubbliche per lo
smaltimento, stoccaggio o trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, o comunque
pericolosi
e dei fanghi palabili, comunque pericolosi, provenienti da processi di
depurazione industriale, al servizio di più Comuni o di privati, previsti nel
presente piano, è corrisposto per dieci anni, a decorrere dall'inizio
dell'attività dell'impianto o della piattaforma, un contributo annuo fisso di
lire 20.000 per ogni tonnellata di rifiuto o di fango effettivamente confinato
nell'impianto o nella piattaforma.
5.
La corresponsione del contributo, di cui al comma quarto, è disposta dalla
Giunta regionale, previa attestazione dei quantitativi dei rifiuti smaltiti
nell'anno precedente, trasmessa dal sindaco, su deliberazione del Consiglio
comunale.
Art.
17
Modalità
di assegnazione dei contributi per la realizzazione degli impianti e
piattaforme.
1.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano dei
contributi per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma del
precedente articolo 16.
Il
piano di cui al comma 1, costituisce piano attuativo di settore, di cui
all'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.
2.
Il piano di riparto individua i soggetti beneficiari e determina per ciascuno
di essi la misura dei contributi.
Art.
18
Incentivi
per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani.
1.
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, la Regione, al fine di favorire ed incentivare il recupero e la
riutilizzazione dei materiali riciclabili dai rifiuti solidi urbani, eroga ai
Comuni un contributo per ogni tonnellata di rifiuti conferiti ad impianti di
riciclaggio siti nel territorio regionale.
2.
La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, apposito atto concernente l'entità del contributo
di cui al comma precedente, nonché le relative modalità di corresponsione e di
accertamento delle quantità di rifiuti conferiti.
Art.
19
Norma
transitoria.
1.
Nel triennio dall'entrata in vigore della presente legge lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti dai Comuni dell'Umbria va effettuato
utilizzando le discariche controllate secondo i relativi bacini di utenza, di
cui alla tavola VII dell'art. 1 e gli altri impianti di smaltimento esistenti,
individuati nella tavola III dello stesso articolo.
2.
Per gli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8 della presente legge.
3.
I Comuni ricompresi nei bacini di utenza di cui al primo comma partecipano alle
spese di adeguamento e gestione sulla base dei criteri di cui al terzo comma
dell'articolo 16.
4.
È revocato il «piano per la individuazione delle zone idonee ad effettuare lo
smaltimento dei liquami e dei rifiuti residuati dalle lavorazioni industriali
e/o dai processi di depurazione» di cui al D.P.G.R. 9 gennaio 1984, n. 10.
Art.
20
Norma
finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge sono disposte, per l'anno 1987, le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa per gli interventi
previsti dagli articoli 12, 13 e 14 con iscrizione al cap. 5100 - di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
dell'esercizio 1987 - denominato «Spese per interventi volti ad assicurare il
rispetto delle norme regionali in materia di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, nonché ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani, a favorire il riciclaggio d'ogni rifiuto e alla eliminazione dei
contenitori non biodegradabili»;
b)
lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa per la concessione ai
Comuni di contributi in conto capitale previsti dall'art. 16, primo comma,
nella spesa per la realizzazione degli impianti pubblici di smaltimento dei
rifiuti e dei fanghi.
La
somma suddetta è iscritta in aumento del cap. 8900 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987;
c)
il limite d'impegno di lire 200.000.000 per la concessione dei contributi in
conto interessi, previsti dall'articolo 16, primo comma, nell'ammortamento di
mutui contratti dai Comuni per la realizzazione di impianti pubblici di
smaltimento dei rifiuti e dei fanghi.
La
somma predetta in termini di competenza e di cassa è iscritta in aumento del
cap. 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1987
al 2001. La quota di limite d'impegno eventualmente non utilizzata nel 1987
costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite d'impegno per gli
esercizi successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nei bilanci
dal 2002 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità
scadenti successivamente al 2001;
d)
lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa per i contributi di cui
all'articolo 18 con iscrizione al cap. 5110 - di nuova istituzione nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1987 -
denominato: «Contributi a favore dei Comuni nella spesa per il conferimento dei
rifiuti solidi urbani ad impianti di riciclaggio».
2.
All'onere complessivo di lire 1.500.000.000 per gli interventi sopra elencati
si fa fronte con pari somma che sarà accantonata sul fondo globale del cap.
9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 con la
seconda legge di variazione dello stesso. La Giunta regionale, ad avvenuta
esecutività della legge regionale relativa alla seconda variazione al bilancio
preventivo dell'esercizio 1987, è autorizzata ad apportare, ai sensi
dell'articolo 28, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio
1978, n. 23, le conseguenti variazioni previste dalla presente legge. All'onere
per la corresponsione delle competenze ai componenti il Comitato tecnico per lo
smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 15, si fa fronte con lo
stanziamento annuale di bilancio relativo al cap. 560 dello stato di previsione
della spesa.
3.
Per gli anni dal 1988 in poi ulteriori autorizzazioni di spesa per gli
interventi previsti dalla presente legge potranno essere autorizzati con la
legge di bilancio a norma dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio
1978, n. 23, legge regionale di contabilità.
Allegato
Piano
regionale per la organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (3).
(3)
Il piano, che si omette, non pubblicato nel Bollettino Ufficiale, contiene la
relazione generale, le rappresentazioni grafiche con le tavole descritti nell'articolo
1 della presente legge.